ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
L’obiettivo è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in inganno.
L’OSA (Operatore del settore alimentare) è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.

Gli Alimenti possono essere preimballati e non. Se gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Se non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che li riceve affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.


Informazioni obbligatorie

L’etichetta apposta su un alimento deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
● La denominazione dell’alimento
● L’elenco degli ingredienti
● Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato. II derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se informa alterata
● La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
● La quantità netta dell’alimento
● Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
● Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
● Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1
● Il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26
● Le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
● Una dichiarazione nutrizionale
● Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve essere
inferiore a 0.9 mm.

Informazioni facoltative
Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
●  non inducono in errore il consumatore
●  non sono ambigue né confuse
●  non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie

Allergeni
Gli allergeni alimentari stanno determinando sempre più l’insorgenza di patologie alimentari nel consumatore tanto da meritare un regolamento e delle norme a parte.
Cosa sono?
“Allergeni alimentari” vengono definiti infatti gli alimenti o gli ingredienti presenti in essi che possono scatenare reazioni allergiche in determinati soggetti predisposti.
Quali sono gli allergeni alimentari?
I principali allergeni alimentari nell’adulto sono 14.

Cosa prevede la normativa
Ai sensi del Regolamento Europeo 1169/2011, gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di informare la clientela sulla presenza di allergeni nelle pietanze servite nel proprio menù.
Tale documento di legge stabilisce che essi vengano comunicati tramite un elenco da esporre in bella vista in ogni attività del settore alimentare.
L’elenco degli allergeni può essere comunicato alla clientela inserendo l’apposita scheda:
● Su cartelli e tabelle da affiggere al muro;
● Sul menù che presentano le pietanze servite;
● Su supporti elettronici e tecnologici che il cliente può consultare;

Comunicare gli allergeni alimentari nel menu: esempi Per la comunicazione sul menu bisogna essere più specifici.
Bisognerà esplicitare gli ingredienti di ogni piatto facendo in modo di evidenziare gli allergeni in modo inequivocabile.
Se per esempio nel vostro locale servite la pasta alle uova strapazzate, i clienti devono sapere che in essa sono contenuti i seguenti ingredienti:
● Pennette (allergene: glutine);
● Uova (allergene: uovo);
● Pecorino (allergene: latte o derivati);
● Sale;
● Pepe;

Ma quali sono le autorità che eseguono i controlli?
I controlli ufficiali sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2017/625, applicabile dal 14 dicembre 2019 e relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e il benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sui prodotti fitosanitari.

Controllori
I controlli sono effettuati da diverse Amministrazioni:
● Ministero della salute
● Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari – U.V.A.C. 
● Posti di Controllo Frontalieri – P.C.F. – competenti generale sulle importazioni nell’UE da Paesi terzi
● Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che opera tramite i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.)
● Aziende sanitarie territoriali
● Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N. e Servizi Veterinari – S.V.
● Altri corpi
● Guardia di Finanza
● Polizia Locale
● Ministero delle Difesa per i controlli nelle strutture delle Forze Armate
● Guardia Costiera – Centro di Controllo Nazionale Pesca
● Ministero delle politiche agricole, forestali

I ruoli dei controllori
Il Ministero della salute è deputato come organismo di coordinamento responsabile dei rapporti con la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri ed ha il compito di redigere il Piano Nazionale di Controllo Pluriennale tramite i propri uffici operativi e con le Aziende sanitarie locali, di programmare ed
eseguire i controlli ufficiali in ambito alimentare.
Importantissimo chiamare in causa l’art. 2, d. lgs. 27/2021, ai sensi del quale al personale delle Autorità competenti chiamato a svolgere controlli ufficiali è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia
Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. Il personale possiede anche la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, l’assistenza della forza pubblica ove si renda necessaria.


Cosa controlla il personale sanitario?
Il personale sanitario verifica: cosa si fa (prodotti finiti, ma anche i semilavorati nonché gli ingredienti utilizzati, i coadiuvanti tecnologici, i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti – MOCA, le etichettature, i documenti per la rintracciabilità, ecc.), dove (locali, laboratori ecc.) come (processi produttivi, processi di pulizia, disinfestazione e sanificazione) chi (gli addetti alla manipolazione degli alimenti, le loro condizioni igieniche, la loro formazione con relativi attestati), senza dimenticare l’analisi dei documenti rilevanti per l’azienda alimentare (manuale HACCP).
In particolare, i controllori, nell’espletamento del proprio incarico, svolgono la seguente attività:
● Ispezionare qualunque luogo in cui si svolga l’attività di detenzione ● Manipolazione di alimenti
(compresi i mezzi di trasporto), a prescindere da chi ne abbia l’effettiva titolarità
In tal modo il personale sanitario
● Verificare la pulizia e la manutenzione di ambienti/attrezzature e addetti;
● Controllare i documenti, certificazioni, autorizzazioni, manuali di autocontrollo (HACCP), dichiarazioni conformità MOCA, conformità delle etichetta e tracciabilità;
● Controllo e verifica dei dati (es. temperatura della cella frigorifera, umidità, pH ecc.);
● Prelevare campioni di alimenti, strumenti o mezzi ed eventualmente procederne al sequestro;
● Eventualmente richiedere l’audizione del responsabile e degli addetti dell’impresa ispezionata;
● Analizza e verifica le procedure adottate dall’impresa per garantire la qualità igienica degli alimenti;
● Verifica che l’OSA ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

I verbali
Terminata l’ispezione, i funzionari redigono un verbale dove viene trascritta tutta l’attività compiuta, con gli opportuni riferimenti: Luoghi – orario, le persone presenti, eventuali dichiarazioni rese, attrezzature, sostanze visionate, ecc. Se non è rilevata alcuna violazione, sarà compilato un secondo verbale di constatazione, con il quale si chiude il procedimento.

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